Consiglio Direttivo
Per il triennio 2022-2024 il Consiglio direttivo è così composto:
Alessandro Brivio Sforza (Presidente)
Carlo Lupi (Vice-Presidente)
Francesco Lanzavecchia (Tesoriere)
Afro Alberto Consonno
Galdino Brivio Sforza
Marco Pezzetta
Lodovico Magistretti
Collegio dei revisori
Per il triennio 2022-2024 Il Collegio dei revisori è così composto:
Gennaro Arpano (Presidente)
Maria Teresa Gianotti
Andrea Scianca
Società di Revisione
Metodo srl - Milano
Statuto
DENOMINAZIONE
1) Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 è costituita, nel rispetto del codice civile e delle norme speciali in materia, l'associazione denominata:
"MUINDI SEMI DI SORRISO Ente del Terzo Settore - E.T.S." in breve anche solo: "MUINDI E.T.S."
(d'ora innanzi, l'"Associazione")
SEDE
2) L'Associazione ha sede legale in Milano, all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innnzi, "R.U.N.T.S.").
DURATA
3) L'associazione ha durata illimitata fermo restando la facoltà dell’Assemblea di deliberarne lo scioglimento.
SCOPO
4) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di seguito indicate, quali la cooperazione internazionale per lo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle popolazioni che vivono in Paesi in via di sviluppo;
- operare esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili e della beneficenza;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di paesi in via di sviluppo, ed in particolare dei bambini, promuovendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone;
- tutelare e curare la salute attraverso il sostentamento alimentare, la lotta alla denutrizione, l'assistenza medica, la prevenzione delle malattie tipiche dei Paesi in via di sviluppo;
- inviare propri associati o volontari presso comunità locali di paesi in via di sviluppo al fine di collaborare con le stesse alla realizzazione di programmi di assistenza e di sviluppo, nel rispetto delle esigenze e della cultura locale;
- promuovere progetti ed iniziative di beneficienza e sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- cooperare a programmi di promozione del patrimonio culturale di paesi in via di sviluppo nel campo del canto, della danza e dell'artigianato tradizionale, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche locali;
- cooperare a programmi di tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente in paesi in via di sviluppo con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto alle attività di interesse generale e che costituiscono il proprio oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: in particolare, per perseguire il proprio scopo, l'Associazione potrà:
- organizzare e svolgere attività di raccolta di fondi per finanziarie le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, offerte di denaro ovvero la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- promuovere e/o organizzare convegni, incontri, riunioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attività di interesse generale perseguita dall'Associazione;
- organizzare e svolgere mostre ed esposizioni di artigianato locale finalizzate alla vendita dei prodotti artigianali esposti il cui ricavato dovrà essere destinato integralmente alla realizzazione degli scopi associativi.
5) Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione può svolgere le attività sopra indicate anche in collaborazione o in associazione con qualsiasi altro ente o istituzione pubblica o privata, sempre nell'ambito degli scopi statutari.
ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l"'Associato" o, al plurale, gli "Associati") coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione (Associati Fondatori) nonchè coloro che, secondo lo Statuto, sono ammessi dal Consiglio Direttivo a parteciparvi come Associati in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento (Associati Ordinari).
La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il 31 dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Ha diritto di conseguire la qualità di Associato chiunque ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione a osservare lo Statuto e la vigente normativa applicabile.
Le domande di ammissione all'Associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo da un Associato Fondatore e da un altro Associato, Effettivo o Fondatore.
Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda. In ogni caso di respingimento della domanda di ammissione, il soggetto che l'ha presentata può chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, che sulla stessa si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.
Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.
La qualità di Associato non è trasmissibile.
E' comunque facoltà di ciascun Associato recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato mediante comunicazione in forma scritta da inviare all'Associazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione, da parte dell'Associazione, della comunicazione di recesso.
Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
8) L'esclusione dall'Associazione dell'Associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al medesimo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dell'Associato che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6. Gli Associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
9) Le attività svolte dagli Associati a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite.
L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro nel rispetto di quanto è previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n.117/2017.
PATRIMONIO
10) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- contributi degli Associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali destinate esclusivamente a finanziare il perseguimento degli scopi associativi.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
11) Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.
ASSEMBLEA
12) L'assemblea degli Associati (d'ora innanzi, I'"Assemblea") è costituita da tutti gli Associati di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli Associati.
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale.
L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- alla nomina e revoca del Revisore Legale;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- all'impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;
- agli argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione nonché su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.
13) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, fax o e-mail spedita a ciascuno degli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
14) Ogni Associato ha diritto ad un voto. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.
Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.
Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.
I Consiglieri devono essere Associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed un Tesoriere, che cura la gestione della cassa dell'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute e documentate.
16) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo lettera, fax o e-mail e contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
17) Al Consiglio Direttivo sono riservati indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.
Tuttavia il Consiglio Direttivo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per il compimento dei seguenti atti:
- acquisto di beni immobili;
- partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali ed internazionali.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, seleziona e stabilisce i progetti da perseguire curandone la realizzazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione degli Associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo, un libro degli Associati e, se presenti, il Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale., vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli Associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
PRESIDENTE
18) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente potrà delegare al Tesoriere, con apposita procura bancaria, la facoltà di operare sui conti dell'associazione.
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in materia, e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
20) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, D. Lgs. n.117/2017, sceglieranno altri enti del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ORGANO DI CONTROLLO
21) L'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'Assemblea la quale designa anche il Presidente.
L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
li libro delle adunanze dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei suoi membri. Eventuali compensi sono determinati dall'Assemblea.
All'Organo di Controllo l'Assemblea può affidare, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, anche le funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione : in tale caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.
La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea anche all'Organo di Controllo.
NORME APPLICABILI
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.